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Calcolo del trattamento accessorio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali riconosciute al personale del comparto sicurezza (articolo 4). Eliminato il riferimento ai fondi della produttività per quanto riguarda il calcolo sul trattamento accessorio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, relativo alla disciplina della riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge anticrisi.
Commissione di massimo scoperto (articolo 2-bis). Nullità delle clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, se il saldo a debito del cliente si protragga continuativamente oltre 30 giorni, o in caso di utilizzi in assenza di fido. Nulle anche le clausole che prevedano una remunerazione per la banca per aver messo a disposizione fondi in favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, o che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi. La nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto, non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, tra cui il compenso per la messa a disposizione dei fondi e il tasso debitore per le somme utilizzate, con specifica evidenziazione e rendicontazione al cliente. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali di remunerazione della banca in relazione all'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi rilevano ai fini dell'applicazione delle norme del Codice civile in materia di interessi usurari, ai fini della configurazione del reato di usura disciplinato dall'articolo 644 del Codice penale, nonché ai fini delle disposizioni amministrative e penali nella stessa materia previste dagli articoli 2 e 3 della legge 108/1996. Previste alcune misure transitorie. Obbligo di adeguare alle nuove disposizioni i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data.
Controlli sui circoli privati (articolo 30). Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali del volontariato e che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, sono escluse dagli obblighi di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di dati rilevanti a fini fiscali, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo associativo. Gli enti di tipo associativo, ove intendano usufruire del regime fiscale agevolato, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti a fini fiscali per consentire gli opportuni controlli. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate con le modalità di tale comunicazione dovrà anche definire le modalità di comunicazione relative alla completezza dei dati e delle notizie trasmesse, al posto dell'esclusione dai benefici fiscali ove manchino i presupposti previsti dalla normativa. Con la soppressione del comma 4 viene ripristinata sia l'applicazione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche alle società riconosciute ai fini sportivi dal Coni, sia l'obbligo per il Coni di trasmettere annualmente al ministero dell'Economia e finanze l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. Le associazioni pro-loco e gli enti associativi dilettantistici, iscritti al registro del Coni e che non svolgono attività commerciale, sono esclusi dall'applicazione dei controlli sugli enti di tipo associativo, necessari per usufruire del regime fiscale agevolato. Modificata la disciplina del Dlgs 460/1997 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si prevede in particolare che si consideri "attività di beneficienza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Previsto in favore delle Onlus l'assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili a imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro). L'onere di attuazione dell'agevolazione, che si applica sino al 31 dicembre 2009, è quantificato in 3 milioni di euro ed è coperto mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alle legge finanziaria per il 2009.
Crediti d'imposta per nuove assunzioni e nuovi investimenti (articolo 29). Nell'ambito delle attività di monitoraggio sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l'Agenzia delle entrate effettua nel 2009 una ricognizione delle risorse non utilizzate. In relazione ai crediti di imposta per investimenti e per l'occupazione, le risorse finanziarie a essi destinate, nonché altre risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 (Fondi di bilancio) sono ridotte di 1.155,6 milioni. Queste risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni nel 2009, di 236,1 milioni nel 2010, di 341,8 milioni nel 2011 e di 264,4 milioni nel 2013.
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